La Legge Regionale 1/2020 del 27/01/2020 ha modificato in modo sostanziale la Legge Regionale 15/2008 al comma 2 dell'art. 22 (Accertamento di conformità)
Al comma suddetto è stata aggiunta la lettera abis ed il contenuto della lettera b è stato modificato
Il comma, infatti, riguarda la determinazione dell’oblazione ai fini dell’ottenimento della sanatoria
Alla lettera abis (oggi in vigore) si legge a proposito dell'oblazione:
"Nei casi previsti dall'articolo 15, di un importo pari a tre volte il contributo di costruzione"
Precedentemente, invece, l’oblazione era un importo pari al valore di mercato dell’intervento eseguito, determinato con riferimento alla data di applicazione dell’oblazione
L'art. 15 fa riferimento agli interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo (Permesso di Costruire, Concessione ecc.), oppure, in totale difformità o con variazioni essenziali
Per quanto invece concerne la lettera b (oggi in vigore) :
"Nei casi previsti dagli articoli 16 e 18, di un importo pari a due volte il contributo di costruzione".
Precedentemente, invece, l’oblazione era un importo pari al doppio dell’incremento del valore di mercato dell’immobile conseguente alla esecuzione delle opere, determinato con riferimento alla data di applicazione dell’oblazione; qualora, in relazione alla tipologia di abuso accertato, non sia possibile determinare l’incremento del valore di mercato, si applica una sanzione pecuniaria pari al triplo del costo di costruzione;
L'art. 16 si riferisce agli interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d’uso in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali
L'art. 18, invece, agli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo.
In sintesi quanto su esposto e più in generale l'argomento, può essere sintetizzato dalle seguenti tabelle:
TABELLA A
TABELLA B
TABELLA C
TABELLA D
TABELLA E
Nel caso quindi che l'abuso edilizio sia stato una nuova costruzione eseguita in assenza di titolo abilitativo si applica la Tabella A se le variazioni sono essenziali, oppure la Tabella C nel caso di difformità parziali.
Qualora invece l'abuso edilizio, sia una ristrutturazione edilizia eseguita su un immobile già realizzato senza il giusto titolo abilitativo, si applica la Tabella B in caso di variazioni essenziali, oppure la Tabella C, nel caso di variazioni parziali.
Per quanto attiene le ristrutturazioni edilizie la tabella B si riferisce evidentemente ad interventi di ristrutturazione edilizia realizzabili tramite SCIA in alternativa al Permesso di Costruire. Queste sono sostanzialmente quelle ristrutturazioni che comportano modifiche della cubatura complessiva o dei prospetti dell'immobile. La Tabella C, invece, si riferisce evidentemente a quelle ristrutturazioni che non hanno comportato modifiche della volumetria o dei prospetti.
L'accertamento di conformità è uno strumento applicabile solo nel caso di doppia conformità per la quale l'intervento eseguito era conforme alla normativa edilizia ed urbanistica al momento della sua realizzazione ed al momento in cui viene fatta richiesta.
Lo strumento dell'accertamento di conformità è un regime autorizzativo e pertanto, scaduto il termine di 60 giorni dalla data di presentazione, vale il silenzio diniego.
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Elenco degli interventi classificati come variazioni essenziali ai sensi della L.R. 15/2008:
Art. 17 (Variazioni essenziali) ---> Totale difformità
1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 15 e 16, costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le opere eseguite abusivamente quando si verifichi una o più delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standard previsti dal d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968;
b) mutamento delle destinazioni d’uso, con o senza opere a ciò preordinate, quando per lo stesso è richiesto, ai sensi dell’articolo 7, terzo comma, della l.r. 36/1987, il permesso di costruire;
c) aumento superiore al 2 per cento del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato;
d) modifica dell’altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia superiore al 10 per cento, sempre che rimanga inalterato il numero dei piani;
e) modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in variante, dia un’area oggetto di variazione, in debordamento od in rientranza, superiore al 10 per cento della sagoma stessa;
f) modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento;
g) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell’articolo 3 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche;
h) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando non attenga a fatti procedurali.
2. La modifica della localizzazione del fabbricato non è comunque considerata variazione essenziale quando, a prescindere dai limiti stabiliti nel comma 1, lettera f), rimangono invariate le destinazioni d’uso, la sagoma, il volume, le superfici, l’altezza della costruzione e sempre che la nuova localizzazione non contrasti con leggi, norme e regolamenti.
3. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
4. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti in aree naturali protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal titolo abilitativo. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.