Il Dl 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, ha introdotto il nuovo Superbonus del 110% principalmente per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus) e miglioramento sismico (sismabonus).
In particolare, l'art. 119, “Incentivi per l'efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” del decreto ha definito le regole per fruire del bonus edilizio potenziato al 110%.
Il Supebonus 110% consiste, quindi, in un'agevolazione fiscale che consente di detrarre dall'IRPEF il 110% delle spese sostenute per alcuni interventi edilizi su alcune tipologie di immobili
Il recupero delle somme avviene nei 5 anni successivi alla spesa, sotto forma di sconto Irpef.
Le spese devono essere sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
La novità rispetto alle agevolazioni precedenti è la possibilità di cessione del credito di imposta sia ad un terzo che direttamente alle imprese esecutrici dei lavori i quali a loro volta possono cedere questo credito ad altri.
Questo rende possibile accedere a questa agevolazione anche a chi non ha capienza fiscale (importo irpef insufficiente a coprire l'importo dei lavori)
ecobonus esteso a edifici vincolati (codice beni culturali e regolamenti vari) senza necessità di interventi trainanti
Il Superbonus spetta a:
Le persone fisiche possono beneficiare delle detrazioni al 110% per gli interventi energetici (c1 e c2) realizzati su massimo 2 unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio
La gerarchia degli interventi è stata definita dall'art. 119 del D.L. 34/2020 convertito in Legge con la L.77/2020
Gli interventi sono nominati con la lettera "c" a significare "comma" e questo in riferimento proprio all'art.119 della Legge 77/2020; pertanto, per esempio, con C1a si è indicato l'intervento definito a Comma 1 lettera a dell'art.119 della Legge suddetta.
Gli interventi sono gerarchici, nel senso che quelli principali sono necessari per rendere possibile l'agevolazione, salvo che non siano realizzabili per ragioni di vincoli presenti sulla zona dove è situato l'immobile; gli interventi secondari possono essere realizzati solamente se è relaizzato quello principale sotto cui ricade. Per esempio l'intervento C8- Colonnine di ricarica può essere realizzato solamente nel caso che si sia realizzato l'isolamento termico o la sostituzione dell'impianto. Un intervento di miglioramento sismico, invece, non permette di realizzare l'intervento secondario C8-Colonnine di ricarica.
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